Art. 5.

  La  frutta  utilizzata  per  la  preparazione dei prodotti definiti
all'art.  2  puo'  essere  sottoposta a trattamenti mediante calore o
freddo,  liofilizzazione  o  concentrazione.  Qualora  destinati alla
preparazione  dei  prodotti  di cui ai numeri 2), 4) e 5) dell'art. 2
puo'  essere  anche  addizionata  di anidride solforosa (E 220) o dei
suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
  I  marroni  possono essere immersi preventivamente in una soluzione
acquosa di anidride solforosa (E 220).
  Le  albicocche  disidratate  possono  essere  utilizzate solo nella
preparazione del prodotto di cui al n. 2) dell'art. 2.
  I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione
dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art.
1,  numeri da 1) a 10), della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonche' il
fruttosio.