Art. 5. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 puo' essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione. Qualora destinati alla preparazione dei prodotti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dell'art. 2 puo' essere anche addizionata di anidride solforosa (E 220) o dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227). I marroni possono essere immersi preventivamente in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220). Le albicocche disidratate possono essere utilizzate solo nella preparazione del prodotto di cui al n. 2) dell'art. 2. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1, numeri da 1) a 10), della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonche' il fruttosio.