Art. 6.

  Nella  preparazione  dei  prodotti  di  cui  al presente decreto e'
consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:



           ---->  Parte di provvedimento in formato grafico    <----


  I  tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere
sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa di canna o zucchero
bruno.