Art. 7.

  I  prodotti  di  cui  al  presente  decreto  devono riportare sugli
imballaggi,  sui  recipienti  o  sulle etichette apposte sui medesimi
conformemente  alle  modalita'  previste  dalle  norme  in materia di
etichettatura  dei  prodotti  alimentari le seguenti indicazioni, ben
visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
    a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome
del  frutto  o  dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso;
tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione
dei  frutti  utilizzati  puo'  essere sostituita dalla menzione "piu'
frutti" o da quella del numero dei frutti utilizzati;
    b)  l'elenco  degli  ingredienti,  ivi compresi gli additivi. Gli
ingredienti  indicati  al  n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono
essere  menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto.
Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche
nella  denominazione  solo qualora impiegati in quantita' sufficienti
ad influenzarne il gusto;
    c) la quantita' netta;
    d)  il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il marchio depositato e
l'indirizzo  o  la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o
di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
    e)  la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel
territorio nazionale;
    f) il termine minimo di conservazione;
    g)  la  menzione  "frutta  utilizzata:  ... g per 100 grammi"; la
cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di
frutta utilizzati;
    h)  la menzione "zuccheri totali: ... g per 100 grammi"; la cifra
rappresenta   il   valore   rifrattometrico   del   prodotto  finito,
determinato  a 20 °C: e' ammessa la tolleranza del ±30% tra il valore
rifrattometrico riscontrato ed il valore indicato;
    i)  la  menzione "da conservare al fresco dopo la apertura" per i
prodotti il cui tenore in materia secca solubile e' inferiore al 63%;
tale  dicitura non e' pero' obbligatoria per i prodotti presentati in
piccoli  imballaggi  il  cui contenuto viene normalmente consumato in
una sola volta;
    l) per le marmellate:
      che  contengono  pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui
la scorza e' tagliata;
      che  non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza
di scorza.
  Le  menzioni  di cui alle lettere a), c), f), g), h), i), l) devono
figurare nel medesimo campo visivo.
  L'elenco  degli  ingredienti deve essere completato con le seguenti
menzioni obbligatorie:
    "albicocche essiccate", qualora siano state utilizzate albicocche
disidradate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;
    "succo  di  barbabietole rosse per rinforzare il colore", qualora
in  conformita'  a  quanto previsto dall'art. 6, sia stato utilizzato
succo di barbabietole rosse.
  L'anidride   solforosa  residua  non  e'  considerata  ingrediente,
qualora il suo tenore non sia superiore a 10 mg/Kg.
  L'aggiunta  di  acido  L-ascorbico  non autorizza alcun riferimento
alla vitamina C.