Art. 7. I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalita' previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili: a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati puo' essere sostituita dalla menzione "piu' frutti" o da quella del numero dei frutti utilizzati; b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantita' sufficienti ad influenzarne il gusto; c) la quantita' netta; d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale; f) il termine minimo di conservazione; g) la menzione "frutta utilizzata: ... g per 100 grammi"; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati; h) la menzione "zuccheri totali: ... g per 100 grammi"; la cifra rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: e' ammessa la tolleranza del ±30% tra il valore rifrattometrico riscontrato ed il valore indicato; i) la menzione "da conservare al fresco dopo la apertura" per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile e' inferiore al 63%; tale dicitura non e' pero' obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta; l) per le marmellate: che contengono pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui la scorza e' tagliata; che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza. Le menzioni di cui alle lettere a), c), f), g), h), i), l) devono figurare nel medesimo campo visivo. L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie: "albicocche essiccate", qualora siano state utilizzate albicocche disidradate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione; "succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore", qualora in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse. L'anidride solforosa residua non e' considerata ingrediente, qualora il suo tenore non sia superiore a 10 mg/Kg. L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.