Art. 2.

  Piena   ed   intera   esecuzione  e'  data  ai  protocolli  di  cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla loro entrata in vigore in
conformita' all'articolo V dei protocolli stessi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 giugno 1982

                               PERTINI

                                        SPADOLINI - COLOMBO - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA