Art. 11. Il primo "periodo di campionamento" di cui allo art. 2 dovra' riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto. Fino a tale data per il giudizio di idoneita' alla balneazione si applicano le disposizioni gia' emanate al riguardo dal Ministero della sanita'.