Art. 11.

  Il  primo  "periodo  di  campionamento"  di  cui allo art. 2 dovra'
riferirsi   alla   seconda   stagione  balneare  completa  successiva
all'entrata in vigore del presente decreto.
  Al  termine  della  seconda  stagione  balneare completa entrano in
vigore tutte le norme previste dal presente decreto.
  Fino  a  tale data per il giudizio di idoneita' alla balneazione si
applicano  le  disposizioni  gia'  emanate  al riguardo dal Ministero
della sanita'.