Art. 3. Allo Stato competono: a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto; b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre; c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanita'.