Art. 3.

  Allo Stato competono:
    a)   le   funzioni   di   indirizzo,   promozione,  consulenze  e
coordinamento  delle  attivita'  connesse  con  la  applicazione  del
presente decreto;
    b)  l'aggiornamento  della  tabella  (allegato  1)  e delle norme
tecniche  (allegato  2),  in  base  a  nuove  acquisizioni tecniche e
scientifiche  o  per  il  miglioramento  della  qualita'  delle acque
destinate  alla  balneazione  o per determinare i valori di parametri
per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
    c)  le  deroghe  di  cui  al  successivo  art.  9 con decreto del
Ministro della sanita'.