Art. 4.

  Alle regioni competono:
    a)  la  redazione  e l'invio al Ministero della sanita', entro 12
mesi  dall'entrata  in vigore del presente decreto, della mappa degli
scarichi,  dei  corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i
campionamenti  e  le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali
previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione
degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi;
    b)  la  individuazione  delle  zone idonee alla balneazione sulla
base   dei  risultati  delle  analisi  e  delle  eventuali  ispezioni
effettuate  durante  il  periodo  di  campionamento relativo all'anno
precedente.  Tale  individuazione  dovra' essere portata a conoscenza
delle  amministrazioni  comunali  interessate  almeno  un  mese prima
dell'inizio della stagione balneare;
    c)  la  facolta'  di  ampliare  la  stagione  balneare secondo le
esigenze o le consuetudini locali;
    d)  la  facolta'  di  adottare  limiti piu' restrittivi di quelli
previsti  dalla  tabella  (allegato 1); in nessun caso possono essere
adottati limiti meno restrittivi;
    e) la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del
presente decreto;
    f)  la  facolta'  di ridurre la frequenza del campionamento di un
fattore  2  quando  si  verificano  le  condizioni di cui alla nota 1
all'allegato 1.
  Le  successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto
a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c),
d)  e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della
sanita'.
  I  risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella
tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della
sanita'  a  cura  dei  presidi e servizi multizonali. Detti presidi e
servizi  possono  avvalersi,  limitatamente  al  campionamento, degli
uffici sanitari comunali.
  I  compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si
intendono  conferiti,  per  il  Trentino-Alto  Adige,  alle  province
autonome di Trento e Bolzano.