Art. 4. Alle regioni competono: a) la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'art. 22 della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi; b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare; c) la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; d) la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi; e) la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto; f) la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1. Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'. I risultati delle analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura dei presidi e servizi multizonali. Detti presidi e servizi possono avvalersi, limitatamente al campionamento, degli uffici sanitari comunali. I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano.