Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 28 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA - MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA