Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' dell'articolo 28 della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 luglio 1982

                               PERTINI

                            SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO -
                                                     CAPRIA - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA