Art. 10.

  In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia e' assegnato alla stessa un contributo speciale
di  300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti
organici di sviluppo.
  L'erogazione del contributo viene cosi' stabilita:
    a)  lire 200 miliardi da ripartire nel periodo 1983-86, di cui la
quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi;
    b)  lire  2,5  miliardi  per  ciascuno degli esercizi dal 1983 al
2002.
  I  progetti  organici  di cui al primo comma saranno finalizzati al
rafforzamento  ed  all'ampliamento della base produttiva, alla difesa
ed  allo  sviluppo  dell'occupazione  nelle  province di Trieste e di
Gorizia,  nonche'  in  quelle  zone  delle province di Pordenone e di
Udine,  non  incluse  nei  territori  dei  comuni  indicati  ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  8  agosto  1977,  n. 546, che saranno
delimitate   con   provvedimento  regionale,  sentite  le  rispettive
province.
  La  regione  provvedera'  a  definire  con legge le modalita' degli
interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e
prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione.
  La  consultazione  delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle  associazioni  di  categoria avverra' con le modalita' previste
dalla legge regionale.
  La  regione  provvedera'  ad eseguire gli interventi direttamente o
avvalendosi  delle  province nonche' di istituti, aziende e gestioni,
statali  e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed
a   favore  dei  quali  e'  autorizzata  ad  effettuare  conferimenti
utilizzando il contributo di cui al primo comma.