Art. 10. In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo. L'erogazione del contributo viene cosi' stabilita: a) lire 200 miliardi da ripartire nel periodo 1983-86, di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi; b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002. I progetti organici di cui al primo comma saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia, nonche' in quelle zone delle province di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive province. La regione provvedera' a definire con legge le modalita' degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione. La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale. La regione provvedera' ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle province nonche' di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali e' autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma.