Art. 11.

  Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale
di  Udine,  istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n.
546,   nonche'   per  l'acquisizione  di  attrezzature  didattiche  e
scientifiche  e'  autorizzata  la  spesa  di  35  miliardi di lire da
ripartire  nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta
determinata in 5 miliardi di lire.
  Presso  l'Universita'  statale  di Udine sono istituite le seguenti
nuove facolta':
    facolta' di scienze economiche e bancarie;
    facolta' di medicina e chirurgia.
  Il  piano  quadriennale  previsto  dall'articolo  2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  11  luglio 1980, n. 382, individuera',
nell'ambito  dell'Universita'  di  Udine,  i  settori disciplinari da
sviluppare e le modalita' del loro incremento.
  Nel  piano  relativo  al  quadriennio  che  avra' inizio con l'anno
accademico  1982-83  le  esigenze  dell'Universita'  di Udine avranno
collocazione prioritaria.