Art. 11. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire. Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facolta': facolta' di scienze economiche e bancarie; facolta' di medicina e chirurgia. Il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' del loro incremento. Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria.