Art. 12.

  La   durata  del  fondo  di  rotazione  per  l'agricoltura  di  cui
all'articolo  2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546,
e' elevata a 20 anni.
  Le  somme  conferite  o  da  conferire dalla regione in eccedenza a
quanto  previsto  dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' le somme
che  vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per
capitale  ed interesse, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata
dei  mutui  e  dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne
alle aree colpite dal sisma.