Art. 12. La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' elevata a 20 anni. Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.