Art. 14.

  Le   aziende   industriali,   artigiane   e   commerciali,  di  cui
all'articolo  2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n.
546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a
compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in
vigore  della  presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello
sgravio  di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti
all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale,   fino  alla
concorrenza degli stessi.
  Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del
settore edilizio.
  La  regione  Friuli-Venezia  Giulia, assumendo a proprio carico gli
oneri   derivanti  da  quanto  previsto  al  primo  comma,  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  8  agosto  1977, n. 546, fissera' con
apposita   convenzione,   le   modalita'   di   pagamento   a  favore
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.