Art. 14. Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi. Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del settore edilizio. La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fissera' con apposita convenzione, le modalita' di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.