Art. 15. 
 
  L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio  1976,  n.  336,  e  dell'articolo  11  del  decreto-legge  18
settembre 1976, numero  648,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario  procedere
nella ricomposizione  particellare  delle  proprieta'  fondiarie  per
l'attuazione unitaria di  comparti  edificatori  previsti  nei  piani
particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari  interessati  non
abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le  disposizioni
previste dal presente articolo e dalla legge regionale. 
  Il  comune  predispone,  per  ciascun  comparto  edificatorio,   un
apposito piano di ricomposizione,  con  il  quale  sono  disposte  le
permute e le compensazioni di superficie  e  di  volume  strettamente
necessarie alla formazione di lotti edificabili. 
  Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che
risultino tali alla data del sisma, dando  precedenza  a  quelli  tra
essi che alla  stessa  data  abitavano  l'immobile,  e  procede  alle
assegnazioni dei lotti agli stessi con le  modalita'  previste  dalla
legge regionale. 
  Qualora non sia possibile  ricavare  nell'ambito  del  comparto  un
numero di unita' immobiliari corrispondente a quello  dei  precedenti
proprietari, il comune assicura l'edificazione  agli  aventi  diritto
nell'ambito del piano  di  zona  in  vigore  o  da  adottare  per  le
necessita' della ricostruzione. 
  La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi
fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le  modalita'
relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di
cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione
e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali
adempimenti  con  particolare  riguardo  ai  proprietari  emigrati  o
assenti, le modalita' di comunicazione agli  interessati  nonche'  le
modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni. 
  Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui  sono  approvati
in via definitiva il piano di ricomposizione e, in  conformita'  allo
stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue
il trasferimento coattivo della  proprieta'  e  degli  altri  diritti
reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio  dei  registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. 
  Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del
codice civile. 
  Nei confronti  dell'assegnatario  di  lotto  che  non  provvede  ad
iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile  di  sua
pertinenza o non  provvede  ad  ultimarli  nei  termini  che  saranno
stabiliti   dalla   legge   regionale,   il   comune   procede   alla
espropriazione. 
  Alle domande,  agli  atti,  agli  accordi  fra  i  proprietari,  ai
provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di
cui all'articolo  32  del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio  1976,  n.  336.
Gli eventuali  incrementi  di  valore  conseguenti  non  danno  luogo
all'applicazione  dell'imposta  sull'incremento   di   valore   sugli
immobili. 
  Le controversie relative all'applicazione delle  norme  di  cui  al
presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza  del
tribunale amministrativo regionale. 
  Qualora  sia  proposta  domanda  di  sospensione  di   taluno   dei
provvedimenti di attuazione degli strumenti  urbanistici  di  cui  ai
commi precedenti, il giudice amministrativo puo'  disporre  in  luogo
della richiesta sospensione, il deposito di una  cauzione  rapportata
al valore dell'indennita' di espropriazione del bene, da calcolare in
relazione al  provvedimento  impugnato,  determinandone  l'ammontare,
nonche' le modalita' ed i termini del deposito. 
  Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il  ricorso,
puo' disporre,  tenuto  conto  della  situazione  di  fatto,  che  la
reintegrazione avvenga solo per equivalente. 
  Le norme di cui al  presente  articolo  si  applicano  fino  al  31
dicembre  1985,   fatte   salve   le   attribuzioni   del   tribunale
amministrativo regionale".