Art. 15. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' sostituito dal seguente: "Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale. Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili. Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalita' previste dalla legge regionale. Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessita' della ricostruzione. La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalita' relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalita' di comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni. Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile. Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione. Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili. Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale. Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo' disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonche' le modalita' ed i termini del deposito. Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale".