Art. 16.

  In  parziale  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 221, primo
comma,  del  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,  e  successive modificazioni ed
integrazioni,  la  licenza  di abitabilita' per le case ricostruite o
riparate,  puo'  essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia
stata  completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente
a  progetto,  e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicita' e
salubrita'.