Art. 17. Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonche' le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8. Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste. Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e' autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' cosi' modificato: "Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile". Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio. A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, la regione Friuli-Venezia Giulia puo' effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalita' e per le finalita' previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.