Art. 17.

  Le  somme  conferite  o  da conferire alla gestione separata di cui
alla  legge  30  aprile  1976,  n.  198, nonche' le somme che vi sono
affluite  o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed
interesse,  per  altri  interessi  di  qualsiasi  natura, nonche' per
recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella  legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre
1976,  n.  648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre
1976,  n.  730,  possono  essere  destinate  a  promuovere iniziative
economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia
  con  le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n.
  8.
Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono
destinate  prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la
ripresa  delle  aziende  commerciali danneggiate dagli eventi sismici
del  1976  ubicate  nel  territorio  dei comuni di cui all'articolo 1
della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' al completamento dei mutui
integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni
ivi previste.
  Il  Mediocredito  per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia
Giulia  e'  autorizzato  a compiere le operazioni creditizie relative
alle  gestioni  del  Fondo  di rotazione di cui alla legge 18 ottobre
1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a
norme di legge e di statuto.
  L'ultimo  comma  dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546,
e' cosi' modificato:
  "Gli  istituti  di credito che operano nella regione Friuli-Venezia
Giulia  sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste
dal  presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto,
ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile".
  Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo
4  della  legge  18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con due membri
designati   dal  Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio e scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche delle
province  di  Udine  e  Pordenone indicati dalle rispettive camere di
commercio.
  A  favore  del  Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre
1955,  n.  908,  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia  puo' effettuare
ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo
1  della presente legge, con le modalita' e per le finalita' previste
dalla  legge  23  gennaio  1970,  n. 8, e fino alla concorrenza di 25
miliardi di lire.