Art. 18. 
 
  Il personale assunto con rapporto  di  impiego  temporaneo  per  le
necessita' della ricostruzione ai sensi  delle  leggi  della  regione
Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre  1977,  n.
63, dai comuni, dai consorzi, dalla  comunita'  collinare  del  medio
Friuli e dalle comunita' montane delle province di Udine, Pordenone e
Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti  con  rapporto  di
impiego temporaneo per le necessita' dell'assistenza ai  sensi  della
legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976,  n.  38,  e
della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31  maggio  1977,  n.
29, avra' titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal  limite
massimo di eta', purche' fornito del titolo di studio e  degli  altri
requisiti professionali eventualmente richiesti per la  qualifica  da
ricoprire e purche' in servizio alla data del  31  dicembre  1981  ed
alla data della nomina in ruolo. 
  A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine  e  Pordenone  e
tutti  gli  altri  enti  pubblici  locali,  aventi  sede  nelle   due
circoscrizioni provinciali, nonche' i comuni di S. Floriano,  Dolegna
del Collio, Cormons, della provincia di  Gorizia,  riserveranno,  nel
quadriennio 1 gennaio 1983-31 dicembre 1986,  il  50  per  cento  dei
posti d'organico che si renderanno disponibili  all'assorbimento  del
personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1932, abbia ottenuto la
iscrizione in un apposito  elenco,  previo  superamento  di  speciale
esame di idoneita' da sostenersi  avanti  una  commissione  regionale
all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un  solo
posto esso si intendera'  vincolato  all'anzidetto  assorbimento  con
priorita' rispetto ad ogni altra riserva. 
  Gli  idonei  che,  su  designazione  della  commissione  regionale,
saranno  nominati  in  ruolo  dalle  singole  amministrazioni  locali
richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto  il  servizio  reso
presso  enti  terremotati  in  posizione  provvisoria  e,   ai   fini
assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che
l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti. 
  Il rapporto di impiego temporaneo sara' prorogato, per gli  idonei,
fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre
1986. 
  Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario  di  cui
al presente articolo, gli enti di cui  al  precedente  secondo  comma
potranno anche variare od ampliare, entro il  31  dicembre  1982,  la
propria  dotazione  organica  con  apposita,  motivata  deliberazione
consiliare  od  assembleare  da  sottoporre  al  solo  controllo  del
competente comitato. I posti trasformati o di  nuova  istituzione  si
intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del  personale
precario iscritto  nell'elenco  ufficiale  degli  idonei  di  cui  al
precedente secondo comma. 
  Alla disciplina dei procedimenti necessari per  dare  tempestiva  e
retta attuazione alle disposizioni del presente articolo  la  regione
Friuli-Venezia Giulia potra' provvedere con apposita legge.