Art. 19. A partire dal 1 luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'articolo 34-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' a carico dei fondi di cui all'articolo 1 nella misura del 75 per cento del suo ammontare fino al limite massimo annuale di 1.800 kWh per utenza riferita al nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le frazioni di anno. Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979 del Comitato interministeriale dei prezzi.