Art. 19.

  A  partire  dal  1  luglio  1982  il  contributo sulla spesa per la
fornitura  di  energia  elettrica  per  usi  domestici,  a favore dei
soggetti   previsti   nel   primo   comma  dell'articolo  34-ter  del
decreto-legge   18   settembre   1976,   n.   648,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' a carico dei
fondi  di  cui  all'articolo  1 nella misura del 75 per cento del suo
ammontare  fino  al  limite  massimo  annuale di 1.800 kWh per utenza
riferita al nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le
frazioni di anno.
  Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979
del Comitato interministeriale dei prezzi.