Art. 2.

  Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione
idrogeologica  di  cui  all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n.
546,  nonche'  per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani
dell'area  colpita  dagli eventi sismici del 1976, e' autorizzata una
ulteriore    spesa   complessiva   di   lire   100   miliardi.   Tale
disponibilita',  da  ripartire  negli  anni 1982-85, sara' utilizzata
anche  per  opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la
realizzazione  -  fino  alla  concorrenza  di  lire 30 miliardi - del
serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.
  La  quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di
lire.
  Con  provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere
di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati
alla  regione  e  per  quelle  di  competenza statale al Ministro dei
lavori pubblici.