Art. 20.

  Per  il  biennio  1982-83  una quota pari al 10 per cento dei fondi
disponibili  dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai
sensi  dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,
n.  94, e' utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia
e  la  regione  Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti
del 1972, 1976, 1979.
  Ferme  restando  le  destinazioni  stabilite  dall'articolo  5-bis,
secondo  comma,  del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della
quota  di  cui  al  precedente comma destinabile ad usi non abitativi
dovra'   essere  utilizzata  per  la  realizzazione  di  strutture  a
finalita' sociali e di interesse pubblico.
  Nella  ipotesi  di  costruzione  di  immobili, per l'esecuzione dei
lavori  l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti
stabiliti   dall'articolo   68   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   18  dicembre  1979,  n.  696,  a  ricorrere  al  sistema
dell'economia,   con   la   forma   del  cottimo  fiduciario  di  cui
all'articolo 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.