Art. 20. Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e' utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979. Ferme restando le destinazioni stabilite dall'articolo 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovra' essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalita' sociali e di interesse pubblico. Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL e' autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.