Art. 22.

  Per  l'attuazione  degli  interventi di cui alla presente legge, la
regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni
statali,  anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere
impegni  fino  alla  concorrenza  degli  importi previsti dalla legge
stessa  e  dalle  successive  leggi  finanziarie,  anche  prima della
iscrizione  in  bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si fara'
luogo  in  relazione  agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi
con lo stato di realizzazione degli interventi.