Art. 23.

  All'onere  di  lire  285  miliardi  derivante dall'attuazione della
presente  legge  nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo
scopo  destinate con la legge concernente: "Provvedimenti urgenti per
lo sviluppo dell'economia".
  Le  quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge,
relative  agli  anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente
con la legge finanziaria.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.