Art. 23. All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia". Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.