Art. 24. 
 
  L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate  alla  ricostruzione
ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della  regione
Marche puo' essere affidata in concessione  a  societa',  imprese  di
costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parita' di condizioni,
per i consorzi e le associazioni, anche  temporanee,  costituiti  con
una partecipazione non inferiore al 40 per cento da  imprese  ubicate
nei rispettivi territori regionali. 
  L'affidamento avviene sulla  base  di  gare  esplorative  volte  ad
identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa
in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione
concedente secondo i criteri di  cui  all'articolo  24,  lettera  b),
della legge 8 agosto 1977, n. 584. 
  Il presente articolo si  applica  esclusivamente  agli  affidamenti
delle opere realizzate con le provvidenze  disposte  ai  sensi  delle
leggi statali emanate a seguito dei  terremoti  delle  Marche  e  del
Friuli, nonche' per l'attuazione degli accordi di Osimo. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 novembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                            SPADOLINI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA