Art. 4. Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonche' per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire. I lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.