Art. 4.

  Per  il  completamento  dell'opera  di ripristino e di restauro del
patrimonio  culturale  di  cui  all'articolo  14 della legge 8 agosto
1977,  n.  546,  nonche'  per gli impianti di protezione, antifurto e
antincendio  dei  beni  culturali  restaurati  e  da  restaurare,  e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel
periodo 1982-85.
  La  quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di
lire.
  I  lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546,
sono  considerati  urgenti  e  per  essi  sono  sospesi i pareri ed i
controlli  preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati
i  limiti  di  spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, dalla
legge  28  dicembre  1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.