Art. 9. Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85. La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi. Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo 1, terzo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge. La legge regionale definira' le modalita' degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunita' montane e della comunita' collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione. La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverra' con le modalita' previste dalla legge regionale. Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione. Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.