Art. 9.

  Per  interventi  diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale,
da  operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse
nei territori delle comunita' montane e della comunita' collinare del
medio  Friuli,  e'  assegnato  alla  regione Friuli-Venezia Giulia un
contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo
1983-85.
  La  quota  relativa  all'anno  1983  resta  determinata  in lire 30
miliardi.
  Gli  interventi  sono  da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli
disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo
1,  terzo  comma,  lettera  d),  della legge 8 agosto 1977, n. 546, e
finanziati  con  il  contributo  di cui all'articolo 1 della presente
legge.
  La  legge regionale definira' le modalita' degli interventi secondo
le  indicazioni  del  piano  di  sviluppo  regionale,  prevedendo  il
concorso  delle  province,  delle comunita' montane e della comunita'
collinare  del  medio  Friuli  nella  programmazione degli interventi
stessi e nella loro attuazione.
  La  consultazione  delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle  associazioni  di  categoria avverra' con le modalita' previste
dalla legge regionale.
  Negli  interventi  di  cui  ai precedenti commi sono compresi anche
quelli per la forestazione.
  Gli  interventi  a  favore  dei settori produttivi saranno disposti
nell'ambito    di    progetti   finalizzati   al   rafforzamento   ed
all'ampliamento  della  base  produttiva,  alla difesa ed all'aumento
dell'occupazione  e  comporteranno  incentivi a favore delle imprese,
differenziati per gli insediamenti nei territori montani.