Art. 12. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario o le persone alle quali e' autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.