Art. 12.

  Le  norme  sulla  notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta   sono   applicabili   alla   notificazione   dei   verbali  di
contravvenzione  alle  disposizioni  del  testo  unico  approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e
successive  modificazioni,  sulla  circolazione  stradale,  da  parte
dell'ufficio  al  quale  appartiene  il funzionario o l'agente che ha
accertato la contravvenzione.
  Nel  caso  in  cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto
dell'articolo  54  del  codice  postale e delle telecomunicazioni, le
tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
  Se  il  destinatario  o  le  persone  alle  quali e' autorizzata la
consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si
considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.