Art. 13.

  Alle  notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a
mezzo  della  posta,  si  applicano  le norme che precedono purche' i
relativi  pieghi  siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare  mittente  e  siano  spediti  dal  cancelliere  dell'ufficio
stesso.