Art. 14.

  La  notificazione  degli  avvisi  e  degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente puo' eseguirsi a mezzo della
posta  a  cura  degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero
dei  messi  speciali  autorizzati  dall'Amministrazione  finanziaria,
secondo  le modalita' previste dalla presente legge. Sono fatti salvi
i  disposti  di  cui  agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, e 60 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  le altre modalita' di notifica previste dalle norme relative
alle singole leggi di imposta.
  Qualora   i   messi   comunali   e  i  messi  speciali  autorizzati
dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica
a  mezzo  posta,  il compenso loro spettante ai sensi del primo comma
dell'articolo  4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e' ridotto della
meta'.