Art. 15. Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: "Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata". "Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".