Art. 15.

  Il  terzo  ed  il  quinto  comma  dell'articolo  169  del codice di
procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
  "Il  portiere  o  chi  ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale
dell'atto  notificato,  e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia  al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata   con   avviso   di   ricevimento.   Gli  effetti  della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata".
  "Se  le  persone  indicate  nella  prima  parte  di questo articolo
mancano  o  non  sono  idonee  o  si  rifiutano  di ricevere la copia
dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del
comune  dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del
comune   dove   egli   abitualmente   esercita   la   sua   attivita'
professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della
casa  di  abitazione  dell'imputato  ovvero alla porta del luogo dove
egli   abitualmente   esercita   la   sua   attivita'  professionale.
L'ufficiale    giudiziario    deve,    inoltre,   dare   all'imputato
comunicazione  dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata
con  avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono
dal ricevimento della raccomandata".