Art. 2. 
 
  Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti  a  mezzo
del servizio postale e  per  le  comunicazioni  a  mezzo  di  lettera
raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari,  fanno
uso di speciali buste e moduli, per avvisi di  ricevimento,  entrambi
di colore verde, di cui debbono fornirsi  a  propria  cura  e  spese,
conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale.