Art. 3. 
 
  L'ufficiale  giudiziario  scrive  la  relazione  di   notificazione
sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio
postale per mezzo del quale spedisce  la  copia  al  destinatario  in
piego raccomandato con avviso di ricevimento. 
  Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto  da  notificare  in
busta chiusa, apponendo su  quest'ultima  le  indicazioni  del  nome,
cognome,  residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con
l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; vi
appone, altresi', il numero  del  registro  cronologico,  la  propria
sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. 
  Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento  compilato  con
le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione
postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico. 
  Per le notificazioni di atti in  materia  civile  e  amministrativa
effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del  deposito
del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come  mittente  la
parte istante o il suo procuratore quando sia  stato  gia'  nominato;
per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile
e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso  deve
indicare come mittente l'ufficio giudiziario  e,  quando  esiste,  la
sezione dello stesso ufficio e il  numero  del  procedimento  cui  la
notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere  deve  prendere
nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione  di
un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve
indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a  dare  avviso
dell'impugnazione o dell'opposizione. 
  L'ufficiale  giudiziario  corrisponde  le  tasse  postali   dovute,
compresa quella per l'avviso di ricevimento e  della  raccomandazione
di essa, all'ufficio postale di partenza.