Art. 4.

  L'avviso  di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni
sua  parte  e  munito  del bollo dell'ufficio postale recante la data
dello  stesso  giorno  di  consegna,  e'  spedito  in raccomandazione
all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario.
  L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per telegrafo, quando
l'autorita'  giudiziaria  o  la  parte interessata alla notificazione
dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi la spesa,
oltre  il  pagamento  della  tassa normale. Il telegramma deve essere
spedito  a  cura  dell'agente  postale e contenere le generalita' del
destinatario  o  della persona abilitata che ha ricevuto il piego con
l'indicazione  della  relativa  qualifica,  i  quali,  all'atto della
consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
  L'avviso    di    ricevimento   costituisce   prova   dell'eseguita
notificazione.
  I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si
computano  dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di
ricevimento  e,  se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta,
dal  bollo  apposto  sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo
restituisce.