Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, e' spedito in raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dall'ufficiale giudiziario. L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per telegrafo, quando l'autorita' giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalita' del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro. L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.