Art. 5. La ricevuta di spedizione della raccomandata e' conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure e' annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento e' poi consegnato al funzionario addetto all'autorita' giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorita' giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno. In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potra' essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca.