Art. 5.

  La   ricevuta   di  spedizione  della  raccomandata  e'  conservata
dall'ufficiale  giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove
pure  e'  annotato  l'avviso  di  ricevimento  nelle  ipotesi  di cui
all'ultima  parte  del  quarto  comma dell'articolo 3. In questi casi
l'avviso  di  ricevimento  e'  poi  consegnato al funzionario addetto
all'autorita'  giudiziaria  o  alla  parte  richiedente  insieme  con
l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.
  Negli  altri  casi  previsti  nel  quarto comma dell'articolo 3, il
funzionario   addetto   all'autorita'  giudiziaria  ovvero  la  parte
richiedente,  i  quali  abbiano  ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento,   richiedono   all'ufficiale   giudiziario   l'originale
dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.
  In ogni caso, la parte puo', anche prima del ritorno dell'avviso di
ricevimento,  farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale
dell'atto  per  ottenere  l'iscrizione  della  causa  a  ruolo  o per
eseguire  il  deposito  del  ricorso  o  controricorso nei giudizi di
Cassazione;  peraltro,  la causa non potra' essere messa in decisione
se  non  sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il
convenuto si costituisca.