Art. 6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita'. L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve tempo possibile. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennita' stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata a favore dell'erario.