Art. 6. 
 
  Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna
indennita'. L'Amministrazione postale e' pero'  tenuta  a  rilasciare
senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu'  breve
tempo possibile. 
  Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennita'
stabilita dalle norme di cui all'articolo 48  del  codice  postale  e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 
  Il   pagamento   dell'indennita'   e'   effettuato    all'ufficiale
giudiziario, il quale ne corrisponde  l'importo  alla  parte  che  ha
richiesto  la   notificazione   dell'atto,   facendosene   rilasciare
ricevuta. 
  Quando  la  notificazione   sia   stata   disposta   dall'autorita'
giudiziaria,   l'importo   dell'indennita',   detratta    a    favore
dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata
a favore dell'erario.