Art. 7.

  L'agente   postale   consegna  il  piego  nelle  mani  proprie  del
destinatario, anche se dichiarato fallito.
  Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario,
il  piego  e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene
l'atto  da  notificare,  a  persona  di  famiglia  che  conviva anche
temporaneamente  con  lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio
del   destinatario,   purche'   il   consegnatario  non  sia  persona
manifestamente  affetta  da malattia mentale o abbia eta' inferiore a
quattordici anni.
  In   mancanza  delle  persone  suindicate,  il  piego  puo'  essere
consegnato  al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata
da   rapporto   di  lavoro  continuativo,  e'  comunque  tenuta  alla
distribuzione della posta al destinatario.
  L'avviso  di  ricevimento ed il registro di consegna debbono essere
sottoscritti  dalla  persona  alla  quale  e'  consegnato il piego e,
quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario,
la  firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
dalla  specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con
l'aggiunta,  se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente
anche se temporaneo.
  Qualora   il   consegnatario   non   sappia   firmare   o   ne  sia
impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia
sul  registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi
la data e la propria sottoscrizione.