Art. 8. 
 
  Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi  la  consegna
rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il  piego,
ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso  o  di  firmare  il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del  piego,  l'agente
postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento  indicando,  se  si
tratti di persona diversa dal destinatario, il  nome  ed  il  cognome
della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita'; appone,
quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che  e'
subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego
nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.  La  notificazione
si ha per eseguita alla data suddetta. 
  Se  le  persone  abilitate  a  ricevere  il  piego,  in  lungo  del
destinatario, rifiutano di riceverlo o  di  firmare  il  registro  di
consegna,  ovvero  se  l'agente  postale  non  puo'  recapitarlo  per
temporanea assenza del destinatario o  per  mancanza,  inidoneita'  o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato subito
nell'ufficio   postale.   L'agente   postale   rilascia   avviso   al
destinatario  mediante  affissione  alla  porta   d'ingresso   oppure
mediante   immissione    nella    cassetta    della    corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le  formalita'
eseguite e del deposito nonche' dei motivi che li  hanno  determinati
e'  fatta  menzione  sull'avviso  di  ricevimento   che,   datato   e
sottoscritto dall'agente postale, e' unito al piego. 
  Trascorsi dieci  giorni  dalla  data  in  cui  il  piego  e'  stato
depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario  o  un  suo
incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego  stesso  e'  datato  e
sottoscritto  dall'impiegato   postale   e   subito   restituito   in
raccomandazione, unitamente all'avviso di  ricevimento,  al  mittente
con l'indicazione "non ritirato". 
  La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data
del deposito. 
  Nel caso, invece,  che  durante  la  permanenza  del  piego  presso
l'ufficio postale il destinatario o un  suo  incaricato  ne  curi  il
ritiro, l'impiegato postale lo dichiara  sull'avviso  di  ricevimento
che, datato e firmato dal  destinatario  o  dal  suo  incaricato,  e'
subito spedito al mittente in raccomandazione. 
  La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data  delle  eseguite  formalita'  manchi  sull'avviso  di
ricevimento o sia, comunque, incerta,  la  notificazione  si  ha  per
eseguita alla data risultante dal  bollo  di  spedizione  dell'avviso
stesso.