Art. 9. Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se cio' non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove e' la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario. Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego e' restituito in raccomandazione al mittente. Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, lo agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente. Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilita' del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.