Art. 9. 
 
  Salvo quanto disposto dall'articolo 171  del  codice  di  procedura
penale, nel caso di  cambiamento  di  residenza  o  di  dimora  o  di
domicilio del destinatario nello  stesso  comune,  l'agente  postale,
qualora sia venuto a conoscenza del nuovo  indirizzo,  provvede,  nei
modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7,  alla
immediata consegna direttamente o, se cio' non sia possibile, a mezzo
dell'agente incaricato del servizio  nel  settore  ove  e'  la  nuova
residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario. 
  Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma  dell'articolo
7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna
o mancano o sono inidonee  o  assenti,  il  piego  e'  restituito  in
raccomandazione al mittente. 
  Se la nuova residenza, la nuova dimora o il  nuovo  domicilio  sono
fuori della circoscrizione del comune, lo agente postale lo indica  a
tergo della  busta  che  restituisce  subito  in  raccomandazione  al
mittente. 
  Analoga indicazione,  datata  e  sottoscritta,  fa  sull'avviso  di
ricevimento   in   caso   di   irreperibilita'   del    destinatario,
restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.