Art. 2. Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge nell'anno 1983, valutato in complessive lire 7.900 miliardi, si provvede: a) quanto a lire 527 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate dai decreti-legge 22 dicembre 1982, n. 925, 12 gennaio 1983, n. 7, concernenti modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e 10 gennaio 1983, n. 4, relativo al nuovo regime fiscale degli apparecchi di accensione; c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, in materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, concernente provvedimenti urgenti in materia fiscale, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a misure in materia tributaria e dal decreto-legge 21 gennaio 1983, n. 9, riguardante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.