Art. 2. 
   Copertura finanziaria della fiscalizzazione degli oneri sociali 
 
  All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del  presente
decreto-legge nell'anno 1983,  valutato  in  complessive  lire  7.900
miliardi, si provvede: 
    a) quanto a lire 527 miliardi mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6858  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; 
    b) quanto a lire 662 miliardi con le maggiori entrate recate  dai
decreti-legge 22 dicembre 1982,  n.  925,  12  gennaio  1983,  n.  7,
concernenti  modificazioni  al  regime  fiscale  di  alcuni  prodotti
petroliferi e 10 gennaio 1983, n. 4, relativo al nuovo regime fiscale
degli apparecchi di accensione; 
    c) quanto a lire 6.711 miliardi con quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 15  dicembre  1982,  n.  916,  in
materia di condono fiscale, dal decreto-legge 21  dicembre  1982,  n.
923,  concernente  provvedimenti  urgenti  in  materia  fiscale,  dal
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, relativo a misure in  materia
tributaria e dal decreto-legge 21 gennaio  1983,  n.  9,  riguardante
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.