Art. 3. Indennita' integrativa speciale A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria. Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982-31 gennaio 1983. Con decorrenza dal 1 febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attivita' di servizio dell'importo di L. 6.800.