Art. 3. 
                   Indennita' integrativa speciale 
 
  A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,  le
variazioni  della   misura   dell'indennita'   integrativa   speciale
spettante  al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio   sono
apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio,  1  maggio,  1
agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di
variazione dell'indice del costo della vita  accertato  dall'Istituto
centrale di statistica, con riferimento al  trimestre  agosto-ottobre
1982, considerato uguale a  100,  rispettivamente,  per  i  trimestri
novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre,  e
valutato  ai  fini  dell'indennita'  di   contingenza   del   settore
dell'industria. 
  Il  nuovo  sistema  di  determinazione  dei  punti  di   variazione
dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa
speciale, si applica a decorrere dal  trimestre  1  novembre  1982-31
gennaio 1983. 
  Con decorrenza dal 1 febbraio 1983, per ogni punto di variazione in
aumento  o  in  diminuzione,  riferito  al   trimestre   considerato,
l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente,  maggiorata  o
ridotta  per  il  personale  statale   in   attivita'   di   servizio
dell'importo di L. 6.800.