Art. 4. Perequazione automatica delle pensioni A decorrere dalla computabilita' dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ed all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma". L'ammontare del valore unitario del punto di cui al precedente primo comma, si applica per la determinazione delle variazioni dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, spettanti ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.