Art. 4. 
               Perequazione automatica delle pensioni 
 
  A decorrere dalla computabilita' dell'indice relativo al  trimestre
novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di  ciascun  punto  di
cui  all'articolo  10  della  legge  3  giugno  1975,  n.   160,   ed
all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n.  297,  e'
fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente  al
mese di ottobre 1982. 
  Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e' sostituito dal seguente: 
  "Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i  lavoratori
con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma". 
  L'ammontare del valore unitario del  punto  di  cui  al  precedente
primo comma,  si  applica  per  la  determinazione  delle  variazioni
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed  integrazioni,  spettanti
ai titolari di pensioni o  assegni  indicati  nell'articolo  1  della
legge 29 aprile 1976, n. 177.