Art. 5. 
                Maggiorazione degli assegni familiari 
 
  I soggetti  che  per  legge  corrispondono  gli  assegni  familiari
provvedono immediatamente ad avviare gli  occorrenti  adempimenti  al
fine di assicurare la puntuale erogazione della  maggiorazione  degli
assegni familiari di cui al comma successivo. 
  A decorrere dal periodo di paga in  corso  al  1  luglio  1983,  ai
lavoratori dipendenti e' corrisposta una maggiorazione degli  assegni
familiari  esclusivamente  per  i  figli  ed  equiparati   ai   sensi
dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1957, n. 818, a carico di eta' inferiore ai 18 anni  compiuti,
in misura modulata in relazione al reddito  familiare  ed  al  numero
degli stessi figli ed equiparati minori secondo la  tabella  allegata
al presente decreto. 
  La maggiorazione di cui al comma precedente e' corrisposta anche ai
lavoratori che fruiscono delle prestazioni  economiche  previdenziali
derivanti  da   lavoro   dipendente   e   ai   lavoratori   assistiti
dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi   che   fruiscano   delle
maggiorazioni previste per carichi familiari. 
  La stessa maggiorazione spetta altresi' ai titolari delle  pensioni
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti del Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti,
nonche' ai titolari di pensioni erogate dalle  gestioni  obbligatorie
di previdenza sostitutive o integrative  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. 
  Con effetto dal 1 luglio 1983, e con l'osservanza delle  condizioni
e  delle  misure  previste   dal   precedente   secondo   comma,   la
maggiorazione e' corrisposta al personale  statale  in  attivita'  di
servizio ed in quiescenza nonche' ai dipendenti  e  pensionati  degli
enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo  alle  quote  di
aggiunta di famiglia secondo la stessa  disciplina  prevista  per  il
personale statale. 
  La maggiorazione di cui ai commi precedenti non concorre a  formare
la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.