Art. 6. 
Determinazione  del  reddito  per  la  maggiorazione  degli   assegni
                              familiari 
 
  Il reddito familiare di cui al precedente articolo 5 e'  costituito
dal reddito complessivo, conseguito dai coniugi e dai figli minori ed
equiparati a carico, assoggettabile  all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche  nel  periodo  di  imposta  dell'anno  immediatamente
precedente al periodo di paga in corso al 1 luglio di  ciascun  anno.
La determinazione reddituale di cui sopra ha valore per le erogazioni
corrisposte fino al 30 giugno dell'anno successivo. 
  La maggiorazione non spetta se  la  somma  dei  redditi  da  lavoro
dipendente,  da  pensione  e  da  altra   prestazione   previdenziale
derivante  da  lavoro  dipendente,   assoggettabili   all'IRPEF,   e'
inferiore al  settanta  per  cento  del  predetto  reddito  familiare
complessivo. 
  Per l'accertamento del reddito familiare di cui al precedente primo
comma,  gli  interessati  sono  tenuti  a  produrre  annualmente   la
dichiarazione prevista dallo articolo 24 della legge 13 aprile  1977,
n. 114. 
  Per quanto non previsto  dal  presente  decreto  si  osservano,  in
quanto applicabili, le  norme  che  disciplinano  l'erogazione  degli
assegni familiari e degli altri trattamenti di famiglia.