Art. 7. 
 Copertura finanziaria per la maggiorazione degli assegni familiari 
 
  L'onere recato dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e' valutato
in lire 1.300 miliardi in ragione d'anno. 
  Per l'anno 1983 l'onere, valutato in lire 650 miliardi, e' iscritto
in apposito fondo istituito nello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro da cui saranno prelevati, con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, gli importi da assegnare alle  amministrazioni  dello  Stato,
alle aziende ed amministrazioni autonome, alla  Cassa  unica  assegni
familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  e
alle casse pensioni amministrate dagli  istituti  di  previdenza  del
Ministero del tesoro, a fronte delle maggiori occorrenze dalle stesse
sostenute per l'applicazione del citato articolo 5. 
  All'onere predetto si  provvede  con  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 15  dicembre  1982,  n.  916,  in
materia di condono fiscale. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Per gli enti del settore pubblico di cui  agli  articoli  25  e  31
della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'onere relativo e' posto a carico
dei rispettivi bilanci e resta assorbito nelle minori spese  che  gli
stessi  registreranno  per  le   intervenute   nuove   modalita'   di
determinazione della indennita' integrativa speciale.