Art. 8. Disposizioni speciali per i giovani Chiamate nominative Ai fini dell'urgente sostegno all'occupazione giovanile e dell'inserimento dei giovani in attivita' produttive qualificate, i datori di lavoro possono avanzare richieste nominative per l'assunzione di lavoratori, di eta' compresa tra i 15 ed i 29 anni, con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda. Nel corso del rapporto a termine, tutti o parte dei lavoratori possono essere assunti a tempo indeterminato. I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attivita' di cui al precedente primo comma, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attivita' consone alla qualificazione conseguita. La facolta' di cui al primo comma puo' essere esercitata per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla meta' del totale dei lavoratori per i quali e' prescritta la richiesta numerica, possono inoltrare richiesta nominativa. La competente sezione di collocamento deve tener conto dei nulla-osta rilasciati per le assunzioni nominative ai fini de rispetto della quota non inferiore degli avviamenti a lavoro per chiamata numerica nel corso dell'anno i lavoratori assunti ai sensi del precedente prime comma sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.