Art. 8. 
                 Disposizioni speciali per i giovani 
                         Chiamate nominative 
 
  Ai  fini  dell'urgente   sostegno   all'occupazione   giovanile   e
dell'inserimento dei giovani in attivita' produttive  qualificate,  i
datori  di  lavoro  possono   avanzare   richieste   nominative   per
l'assunzione di lavoratori, di eta' compresa tra i 15 ed i  29  anni,
con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi,  volto
alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in
azienda. 
  Nel corso del rapporto a termine,  tutti  o  parte  dei  lavoratori
possono essere assunti a tempo indeterminato. I giovani  non  assunti
in corso di contratto dal datore di  lavoro  presso  il  quale  hanno
svolto l'attivita' di cui al precedente primo comma, entro  sei  mesi
dalla  cessazione  del  rapporto,  possono  essere  assunti  a  tempo
indeterminato,  dal  medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con
richiesta nominativa, per l'espletamento di  attivita'  consone  alla
qualificazione conseguita. 
  La facolta' di cui al primo comma puo'  essere  esercitata  per  un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Per il medesimo periodo i datori di lavoro, per una quota pari alla
meta' del  totale  dei  lavoratori  per  i  quali  e'  prescritta  la
richiesta  numerica,  possono  inoltrare  richiesta  nominativa.   La
competente sezione di collocamento deve tener  conto  dei  nulla-osta
rilasciati per le assunzioni nominative ai  fini  de  rispetto  della
quota non inferiore degli avviamenti a lavoro per  chiamata  numerica
nel corso dell'anno i lavoratori  assunti  ai  sensi  del  precedente
prime comma sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti  da
leggi  o  contratti  collettivi  per  l'applicazione  di  particolari
normative ed istituti. 
  Resta comunque ferma ogni altra disposizione vigente in materia  di
assunzioni con richiesta nominativa.