Art. 9. 
         Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie 
 
  Fino alla riforma della disciplina delle  assunzioni  obbligatorie,
gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,  prima
di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari  della
legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modificazioni,  seguendo
l'ordine di graduatoria, provvedono, avuto riguardo alla natura ed al
grado di invalidita', a far sottoporre  a  visita  medica,  da  parte
dell'autorita'  sanitaria   competente,   i   soggetti   stessi   per
controllare la permanenza, il grado e le caratteristiche dello  stato
invalidante. Coloro che non si  sottopongono  a  visita  medica  sono
cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2  aprile
1968, n. 482. 
  I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che  siano
riconosciuti invalidi per qualsiasi causa in  corso  di  rapporto  di
lavoro sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di
obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della  legge
2 aprile 1968, n.  482,  sempreche'  la  invalidita'  sia  del  grado
richiesto da quest'ultima legge. 
  Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma,
della legge 2 aprile 1968, n. 482. 
  Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono  sospesi
nei   confronti   delle   imprese   impegnate    in    processi    di
ristrutturazione,  conversione  e  riorganizzazione   produttive,   o
comunque in crisi, o soggette ad amministrazione  straordinaria,  per
la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano
in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per  la  durata
della corresponsione dei relativi trattamenti.