Art. 9. Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie Fino alla riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all'avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, seguendo l'ordine di graduatoria, provvedono, avuto riguardo alla natura ed al grado di invalidita', a far sottoporre a visita medica, da parte dell'autorita' sanitaria competente, i soggetti stessi per controllare la permanenza, il grado e le caratteristiche dello stato invalidante. Coloro che non si sottopongono a visita medica sono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. I lavoratori assunti tramite il collocamento ordinario e che siano riconosciuti invalidi per qualsiasi causa in corso di rapporto di lavoro sono considerati, ai fini della copertura della percentuale di obbligo complessiva di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sempreche' la invalidita' sia del grado richiesto da quest'ultima legge. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482. Gli obblighi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono sospesi nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttive, o comunque in crisi, o soggette ad amministrazione straordinaria, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.