IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516;
  Visto il proprio decreto 9 agosto 1982, n. 525;
  Visti gli articoli 2 e 3 della legge 12 febbraio 1983, n. 27;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 febbraio 1983;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le condizioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  9  agosto  1982, n. 525, per l'applicazione dell'amnistia
per  i reati tributari ivi considerati non operano qualora tali reati
siano  riferibili  a  periodi  di  imposta gia' definiti alla data di
entrata  in  vigore  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ovvero
siano  riferibili  a  periodi  di  imposta  con accertamento divenuto
definitivo alla stessa data.