Art. 2. E' concessa amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27. L'amnistia si applica: 1) per il reato di cui al secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma; 2) per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso art. 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui allo art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria; 3) per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del medesimo art. 56 e per il reato di cui allo art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa. E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreche' si verifichino le condizioni sopraindicate. La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.