Art. 2.

  E'  concessa amnistia per i reati previsti dall'art. 56 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre
quanto disposto dall'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'art. 92 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, relativi ai
sostituti   di   imposta   e   commessi   fino  al  30  giugno  1982,
subordinatamente  alla  presentazione, per i periodi di imposta cui i
reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'art.
2-ter  del  decreto-legge  15  dicembre 1982, n. 916, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.
  L'amnistia si applica:
    1)  per il reato di cui al secondo comma dell'art. 56 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  a
condizione   che   gli  eventuali  maggiori  importi  definitivamente
accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non
superino il limite indicato nello stesso secondo comma;
    2)  per  il  reato  di  cui alla lettera c) del terzo comma dello
stesso  art.  56,  a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a
versare,  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  allo  art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre
1982,  n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio
1983,  n. 27, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare
delle  relative  ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione
originaria;
    3)  per  il  reato  di  cui  alla  lettera d) del terzo comma del
medesimo  art.  56 e per il reato di cui allo art. 92 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione
che  l'importo  delle  relative  ritenute  risulti compreso in quello
indicato nella dichiarazione integrativa.
  E'  altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per
i  reati  indicati  nel  quinto  comma  dell'art.  1  del decreto del
Presidente  della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati
siano  stati  commessi,  fino  al  30  giugno  1982,  per eseguire od
occultare  quelli  indicati  nel  primo  comma del presente articolo,
ovvero  per  conseguirne  il  profitto e siano riferibili alla stessa
pendenza o situazione tributaria.
  L'amnistia  si  applica  anche  nei  confronti  dei concorrenti nel
reato, sempreche' si verifichino le condizioni sopraindicate.
  La  condizione  prevista  nel  primo  comma  non  opera per i reati
riferibili  a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429.