La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi e' stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.