Art. 2. 
 
  Precludono l'acquisto della cittadinanza: 
    1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II,  titolo
I, capi I, II e III, del codice penale; 
    2) la condanna  a  pena  superiore  ad  anni  due  di  reclusione
inflitta  per   qualsiasi   delitto   non   politico   dall'autorita'
giudiziaria italiana; 
    3) la sussistenza,  nel  caso  specifico,  di  comprovati  motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica. 
  La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
L'acquisto  della  cittadinanza  e'  sospeso   fino   alla   sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno  dei  delitti
di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che  possa
comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.