Art. 3. Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorita' consolare. L'istanza puo' essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, puo' manifestare volonta' contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.