Art. 3. 
 
  Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si  acquista  con  decreto
del  Presidente   della   Repubblica   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al  sindaco  del
comune di residenza ovvero alla competente autorita' consolare. 
  L'istanza  puo'  essere  presentata  anche  dal  coniuge  cittadino
italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge  straniero  od
apolide, il quale, entro trenta  giorni,  puo'  manifestare  volonta'
contraria  all'acquisto  della   cittadinanza.   Tale   dichiarazione
preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.