Art. 4. 
 
  Con proprio decreto  motivato  il  Ministro  dell'interno  respinge
l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo  2.
Ove si tratti di comprovate ragioni  inerenti  alla  sicurezza  della
Repubblica, il decreto e' emanato su conforme parere del Consiglio di
Stato. In tal caso l'istanza puo' essere riproposta dopo cinque  anni
dall'emanazione del provvedimento. 
  L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza e' preclusa quando
dall'istanza stessa sia decorso un anno.